Il matrimonio è regolato da leggi che ne regolano i diritti ed i doveri.
Art.29 della Costituzione Italiana:
la Repubblica riconosce i diritti della famiglia
come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio é ordinato sull'eguaglianza
morale giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità
familiare.
Alcuni articoli del
Codice Civile regolano nello specifico i diritti ed i doveri
dei due coniugi, sancendo, in maniera tecnica ed irreprensibile le conseguenze legali
del matrimonio sono:
- Codice Civile Art.143: Diritti e doveri reciproci dei coniugi.
Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri.
Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale,
alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione.
Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria
capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.
- Codice Civile Art.143bis: Cognome della moglie.
La moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito
e lo conserva durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze.
- Codice Civile Art.144: Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia.
I coniugi concordano
tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo
le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa.
A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato.
- Codice Civile Art.147: Doveri verso i figli.
Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di
mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione
naturale e delle aspirazioni dei figli.
- Codice Civile Art.148: Concorso negli oneri.
I coniugi devono adempiere l'obbligazione prevista
nell'articolo precedente in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro
capacità di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi
sufficienti, gli altri ascendenti legittimi o naturali, in ordine di prossimità,
sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere
i loro doveri nei confronti dei figli.
In caso di inadempimento il presidente del tribunale, su istanza di chiunque vi ha
interesse, sentito l'inadempiente ed assunte informazioni, può ordinare con decreto
che una quota dei redditi dell'obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata
direttamente all'altro coniuge o a chi sopporta le spese per il mantenimento,
l'istruzione e l'educazione della prole.
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