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L'Ipoteca

Le informazioni fondamentali sull'ipoteca.

L'Ipoteca: cos'è

L'ipoteca fotocopia un diritto reale di cauzione su un qualcosa di proprietà altrui (che funge da garanzia per un credito).
Nell'ordinamento italiano è regolato dagli articoli 2808 e seguenti del Codice civile.
Si discerne dal pegno per l'oggetto, che può essere:
  • beni immobili
  • diritti reali minori sugli immobili
  • beni mobili iscritti in pubblici registri
La costituzione dell'iipoteca richiede l'iscrizione nei pubblici registri.
La moderna struttura dell'ipoteca è il punto di equilibrio sopraggiunto fra le antistanti esigenze di tutela del credito e di libertà nella circolazione dei beni.
L'ipoteca volontaria si basa su un contratto fra il debitore o il terzo datore di ipoteca da una parte e il creditore dall'altra.
L'ipoteca giudiziale si fonda su un provvedimento giurisdizionale che porti condanna al pagamento di una somma di danaro, su un provvedimento ingiuntivo reso esecutivo o su altri provvedimenti giudiziali. L'ipoteca legale può essere registrata nei casi previsti dalla legge. Hanno diritto ad essa:
  • l'alienante di un bene immobile o di un bene mobile registrato che non sia stato pagato dall'acquirente
  • i coeredi sugli immobili dell'eredità
  • lo Stato sui beni dell'imputato civilmente garante del reato
Le ipoteche si registrano su iniziativa del creditore. E' bene sottolineare che su uno stesso bene si possono registrare più ipoteche, a garanzia di crediti diversi.
Ogni ipoteca è distinta da un numero, che prende il nome di grado.
L'ipoteca si estingue con la sua cancellazione dal registro.

Cancellazione dell'ipoteca

Per la cancellazione dell'ipoteca occorre:
  • l'estinzione dell'obbligazione garantita
  • la rinuncia espressa e redatta per iscritto del creditore all'ipoteca
  • la vendita forzata della cosa ipotecata
  • il perimento della cosa
  • lo spirare del termine ventennale senza rinnovazione
Per ipoteca fiscale si intende invece quella forma di ipoteca legale iscritta sui beni del debitore, da parte del concessionario per la riscossione (per raggiungere il recupero delle somme dovute all'Ente impositore).
Essa viene registrata in misura pari al doppio dell'importo imposto e deve essere anticipata da un avviso di mora che porta in se l'invito ad compiere entro cinque giorni nel caso in cui non sia accesa entro un anno dalla notifica della cartella esattoriale.


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