Il testamento
Il testamento: le regole.
Cosa è
Il Testamento è l'atto con cui una persona detta le disposizioni di carattere
non patrimoniale per il tempo in cui non sarà più in vita.
Il Testamento appartiene alla categoria del negozio giuridico, nella quale si caratterizza
per essere un atto unilaterale a causa di morte.
Le caratteristiche fondamentali del testamento sono la sua
Revocabilità (è possibile per
il testatore eliminare o modificare l'atto) la sua
Unilateralità (produce i suoi effetti a
prescindere dall'accettazione del chiamato all'eredità), la
Tipicità (non esistono altri
atti con il quale è possibile disporre delle proprie sostanze) e la sua
Personalità.
- il principio di Certezza
- il principio di Tipicità
(non esistono altri atti con il quale è possibile disporre delle proprie sostanze)
- il principio di Personalità
(alla volontà del testatore non può sostituirsi quella di un altro soggetto)
- il principio del Formalismo
(produce i suoi effetti a prescindere dall'accettazione del chiamato all'eredità)
- il principio di Revocabilità
(è possibile per il testatore eliminare o modificare l'atto)
Il codice civile italiano accoglie il principio del formalismo testamentario,
in virtù del quale il nostro legislatore richiede per la validità del testamento
una delle forme tipiche previste dal codice civile agli art. 601 e seguenti.
I tipi di testamento
E' necessario distinguere tra i testamenti ordinari e i testamenti speciali.
Sono testamenti ordinari:
- il Testamento olografo (atto scritto, datato e sottoscritto
dal testatore)
- il Testamento pubblico (ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni)
- il Testamento segreto (redatto dal testatore e consegnato dallo stesso testatore ad un
notaio in presenza di due testimoni secondo le modalità previste dalla legge agli
articoli 604-605).
Sono invece testamenti speciali:
- il Testamento in occasione di malattie contagiose o calamità pubbliche
- il Testamento in navigazione
- il Testamento dei militario assimilati.
La Revoca
Il potere di revoca rappresenta l'esplicazione di quell'autonomia privata che ha dato
vita al negozio testamentario. Il suo scopo è quello di dare la possibilità di eliminare
il regolamento di interessi precedentemente disposto.
Il legislatore definisce il testamento come atto revocabile (la ratio della revoca è
evidente: poiché si può disporre per dopo la morte e la volontà non deve avere effetti
prima di tale momento, non vi è motivo di impedire che la volontà già manifestata possa
essere mutata).
Il principio di revocabilità è di ordine pubblico, perché il legislatore ha vietato
ogni rinunzia alla facoltà di revoca ed ha sancito la nullità di ogni convenzione
con cui qualcuno dispone della propria successione.
Il testamento è un atto di
ordine pubblico, e come tale un negozio giuridico personalissimo.
Non è consentita la revoca del testamento al di fuori dei casi e delle forme previste.
La revoca del testamento può avere ad oggetto tutto ciò che in esso può essere contenuto.