L'Assegno Divorzile
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In caso di divorzio il tribunale concorda alcuni obblighi di natura economica per i coniugi.
Il coniuge, deve adempiere ai doveri economici e riconoscere all'ex consorte l'assegno
divorzile e versare l'assegno di mantenimento per i figli.
Per garantire questi doveri, il tribunale può stabilire che il coniuge presti garanzia
reale o personale.
Secondo quanto stabilito dell'articolo 2818 del codice civile, la sentenza del giudice
rappresenta un titolo per iscrivere un'ipoteca sui beni del coniuge obbligato; in questo
modo si tutela a tutti gli effetti il coniuge beneficiario al ricevimento dell'assegno
divorzile di cui sopra. Per garantire il diritto del creditore, il giudice, ha la
facoltà di ordinare il sequestro dei beni del coniuge obbligato a somministrare l'assegno.
In caso di inadempimento il coniuge creditore può dunque ricorrere alle azioni esecutive
per il recupero credito. Il coniuge beneficiario, può querelare l'ex consorte che rischia
di essere punito con la reclusione e con il pagamento di una multa.
Nel momento in cui l'obbligato non versi l'assegno divorzile è possibile agire
nei confronti di terzi che sono suoi debitore.
I terzi sono obbligati a versare le somme di denaro dovute al coniuge beneficiario.
Il datore di lavoro per esempio non può versare all'ex coniuge creditore più della metà
della somma dovuta all'inadempiente. L'obbligato può dunque ricorrere al tribunale in
camera di consiglio per trasformare la sentenza del giudice sia per l'affidamento della
prole che per gli obblighi economici.
L'ex coniuge può ricorrere in appello invece contro la sentenza di divorzio.
In questa situazione la sentenza è presa nuovamente in esame dal giudice di secondo grado.
L'assegno divorzile ha varie componenti:
- assistenziale per cui è necessario valutare il pregiudizio che può
causare ad uno dei coniugi lo scioglimento del vincolo matrimoniale;
- risarcitoria per cui bisogna accertare la causa che determina la rottura
del rapporto;
- compensativa per cui è necessario valutare gli apporti di ciascun coniuge
alla conduzione familiare.
L'assegno può essere concesso quando esiste una di queste tre componenti.
Normalmente, il versamento dell'assegno divorzile è riconosciuto ad uno dei coniugi
poiché questo ha diritto di condurre lo stesso tenore di vita avuto in costanza di matrimonio.
L'assegno divorzile può essere versato mensilmente, oppure liquidato in una sola soluzione,
previo accertamento del tribunale sulla congruità della somma offerta.
Qualora sia liquidato in un'unica soluzione viene meno qualunque diritto della parte che
lo ha ricevuto a proporre ulteriori richieste di natura economica, che sono ritenute
dalla legge stessa improponibili.
E in tal caso il coniuge non può vantare alcun diritto in ambito successorio.
Mancato adempimento
Qualora l'obbligato non versi l'importo stabilito è possibile agire esecutivamente nei
suoi confronti o nei confronti di chi è suo debitore (ad esempio il datore di lavoro
o una banca), per ottenere ciò che è dovuto.
Inoltre, al fine di tutelare il legittimo diritto riconosciuto con sentenza, è possibile
richiedere idonea garanzia di natura reale (sequestro).
Se la garanzia viene accordata, il relativo provvedimento è titolo idoneo per iscrivere
ipoteca sui beni dell'obbligato.
Nel caso di mancato pagamento dell'assegno, può essere soggetto a pignoramento anche
lo stipendio o la pensione, ma con il limite della quota di 1/2
(art. 8 legge n. 898/1970, mod. dall'art. 12 legge n. 74/1987).
Eredità
Qualora l'assegno venga versato mensilmente, il coniuge che lo riceve, in caso di morte
dell'ex coniuge, potrà ottenere una quota dell'eredità proporzionale alla somma percepita
con assegno mensile, e vedersi riconosciuto automaticamente il diritto alla pensione di
reversibilità o ad una quota di essa.
Termine
L'assegno si estingue al momento in cui colui che lo percepisce passa a nuove nozze o
qualora colui che è obbligato a versarlo muore o fallisce.