TIPO DI ATTO COSTITUTIVO | Non è richiesta alcuna formalità particolare
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ADEMPIMENTI IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVI ALLA COSTITUZIONE |
1) Iscrizione al Registro Imprese prese CCIAA
2) Denuncia all'Ufficio Entrate entro 30 giorni
dall'inizio dell'attività |
RESPONSABILITA' DEL TITOLARE | Il titolare è illimitatamente e solidalmente
responsabile: il fallimento dell'impresa produce
anche il suo fallimento (risponde col proprio
capitale personale). L'eventuale fallimento riguarda
esclusivamente le imprese che svolgono attività
commerciali (ai sensi art.2195 C.c) |
TRATTAMENTO TRIBUTARIO | 1) Titolare: per la quota di reddito derivante
dall'attività di impresa, il titolare è soggetto all'
IRPEF
2) Impresa: è dovuta l'IRAP (Imposta Regionale
sulle Attività Produttive) del 4,25% su un
imponibile che comprende anche costo del
lavoro (di ogni tipo) ed oneri finanziari |
TRATTAMENTO PREVIDENZIALE | E' soggetto ai contributi INPS, circa 17% del reddito
di impresa dichiarato, con un minimale fisso
(variabile ogni anno. Circa 1.860 euro) da
corrispondere indipendentemente dal reddito
prodotto. Se l'impresa è iscritta all'albo artigiani
paga sempre l'Inps artigiani, nella misura che è
indicata. Se l'impresa svolge un'attività di servizi o
commerciale (agente di commercio, commerciante,
barista, ecc) paga sempre l'Inps commercianti,
nella misura indicata. Se l'impresa svolge attività
diverse, non è soggetta ad alcun trattamento
previdenziale. |
VANTAGGI RISPETTO AD ALTRE FORME SOCIETARIE |
La costituzione e la tenuta della contabilità è
relativamente semplice e poco costosa |
SVANTAGGI RISPETTO AD ALTRE FORME SOCIETARIE |
Il fallimento dell'impresa comporta il fallimento del
titolare che risponde solidalmente ed
illimitatamente con i propri beni personali.
L'imprenditore individuale “in perdita” (ovviamente
relativamente al reddito d'impresa) potrà:
1- riportare la perdita a nuovo se in contabilità
ordinaria; essa potrà essere usata a
compensare soltanto altri redditi di impresa;
2- non riportare la perdita se in contabilità
semplificata; essa potrà essere usata (nello
stesso periodo d'imposta) a compensare anche
altri redditi |