TIPO DI ATTO COSTITUTIVONon è richiesta alcuna formalità particolare
ADEMPIMENTI IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVI ALLA COSTITUZIONE 1) Iscrizione al Registro Imprese prese CCIAA 2) Denuncia all'Ufficio Entrate entro 30 giorni dall'inizio dell'attività
RESPONSABILITA' DEL TITOLARE Il titolare è illimitatamente e solidalmente responsabile: il fallimento dell'impresa produce anche il suo fallimento (risponde col proprio capitale personale). L'eventuale fallimento riguarda esclusivamente le imprese che svolgono attività commerciali (ai sensi art.2195 C.c)
TRATTAMENTO TRIBUTARIO 1) Titolare: per la quota di reddito derivante dall'attività di impresa, il titolare è soggetto all' IRPEF 2) Impresa: è dovuta l'IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive) del 4,25% su un imponibile che comprende anche costo del lavoro (di ogni tipo) ed oneri finanziari
TRATTAMENTO PREVIDENZIALE E' soggetto ai contributi INPS, circa 17% del reddito di impresa dichiarato, con un minimale fisso (variabile ogni anno. Circa 1.860 euro) da corrispondere indipendentemente dal reddito prodotto. Se l'impresa è iscritta all'albo artigiani paga sempre l'Inps artigiani, nella misura che è indicata. Se l'impresa svolge un'attività di servizi o commerciale (agente di commercio, commerciante, barista, ecc) paga sempre l'Inps commercianti, nella misura indicata. Se l'impresa svolge attività diverse, non è soggetta ad alcun trattamento previdenziale.
VANTAGGI RISPETTO AD ALTRE FORME SOCIETARIE La costituzione e la tenuta della contabilità è relativamente semplice e poco costosa
SVANTAGGI RISPETTO AD ALTRE FORME SOCIETARIE Il fallimento dell'impresa comporta il fallimento del titolare che risponde solidalmente ed illimitatamente con i propri beni personali. L'imprenditore individuale “in perdita” (ovviamente relativamente al reddito d'impresa) potrà: 1- riportare la perdita a nuovo se in contabilità ordinaria; essa potrà essere usata a compensare soltanto altri redditi di impresa; 2- non riportare la perdita se in contabilità semplificata; essa potrà essere usata (nello stesso periodo d'imposta) a compensare anche altri redditi