Secondo le leggi vigenti gli oli di oliva presenti sul mercato, in relazione alle
tecnologie di produzione e a determinate caratteristiche chimiche, prima fra tutte l'acidità
libera (espressa in grammi di acido oleico per 100 grammi di olio), sono distinti
nelle seguenti categorie merceologiche indicate in:
- Olio Extravergine d'Oliva:
- ottenuto semplicemente dalla molitura delle olive, ha
un'acidità massima dell'1%, che può considerarsi il prodotto qualitativamente migliore;
- Olio Vergine d'Oliva:
- ottenuto semplicemente dalla molitura delle olive, ha un'acidità
massima dell'2%
- Olio di Oliva:
- con acidità non eccedente l'1,5%, ottenuto dalla
miscela di 'olio di oliva raffinato' e di oli vergini (extra vergine, vergine,
vergine corrente)
- Olio di Sansa di Oliva:
- ottenuto dalla miscela di 'olio di sansa raffinato' e di
oli vergini, anch'esso con acidità non superiore all'1,5%
In aggiunta ai precedenti, nella vigente legislazione ci sono altri tipi di oli che non
sono ammessi al consumo diretto:
- olio di oliva vergine corrente
- olio di oliva vergine lampante
- olio di oliva rettificato
- olio di sansa di oliva greggio
- olio di sansa di oliva rettificato